Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: MANUTENZIONE
Numero gara: G1
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA (P.P.P.) PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI E.R.P., MEDIANTE BENEFICI FISCALI DI CUI AL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 17/07/2020 N.77 (SUPERBONUS 110%)
Descrizione: OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA (P.P.P.) PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI E.R.P., MEDIANTE BENEFICI FISCALI DI CUI AL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 17/07/2020 N.77 (SUPERBONUS 110%)
Importo di gara: € 0,07
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. SALVATORE DONNO
Data di pubblicazione: 15/10/2021
Data scadenza presentazione chiarimenti:
21/01/2022 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
31/01/2022 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
31/01/2022 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
16/02/2022 11:30 - Europe/Rome
PROCEDURA DI GARA SENZA OFFERTA ECONOMICA
Riepilogo Lotti
Lotto
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Stato
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CIG
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Oggetto
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Importo
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BDNCP
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1 |
In corso di valutazione
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L1 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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2 |
In corso di valutazione
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L2 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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3 |
Aggiudicata
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L3 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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4 |
In corso di valutazione
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L4 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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5 |
In corso di valutazione
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L5 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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6 |
In corso di valutazione
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L6 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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7 |
In corso di valutazione
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L7 |
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI INIZIA... |
€ 0,01
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Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - MemDoc_CreaPdf_1552401722130297651249281091406099.pdf.p7m
Bando di gara - 1_Avviso_IACP_ottobre2021.pdf.p7m
MAPPA LOTTI - LOTTI SUPERBONUS.pdf
Avviso proroga - 3 Avviso proroga IACP novembre2021.pdf
Decreto n. 351/2021 - Decreto 351-2021.pdf.p7m
Avviso di Proroga - 3 Avviso proroga IACP gennaio 2022.pdf
Decreto n. 2/2022 - MemDoc_CreaPdf_8444953278594368125047563972630.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - MemDoc_CreaPdf_72993231108202651051521533905582.pdf.p7m
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Determina di aggiudicazione definitiva - Decreto 136-2022.pdf.p7m
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Chiarimenti
Quesito n.1
Con riferimento all’avviso pubblico per proposte di iniziativa PPP si chiede quanto di seguito:
1. Pregasi confermare che i documenti previsti all’art.5 dell’Avviso pubblico “Allegati alla proposta” devono essere inseriti nella sezione busta Amministrativa mentre i documenti previsti dall’art. 4 “ Contenuto minimo della proposta” devono essere inseriti nella sezione Busta Tecnica;
2. Il secondo capoverso dell’art. 5 “ Allegati alla proposta” indica “In relazione ai requisiti di cui al comma 17, dell’art.183 del D.Lgs n. 50/2016 si specifica che occorrerà dichiarare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo art. 183 (cioè i requisiti previsti per i concessionari ed indicati nell’art. 95 del DPR n. 207/2010),ovvero il possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione. Si prega confermare che i soggetti che intendono partecipare all’affidamento della concessione con la propria organizzazione di impresa non devono essere in possesso dei requisiti di progettazione.
RISPOSTA al Quesito n.1
Punto 1): Si conferma che i documenti previsti dall’art. 4 “Contenuto minimo della proposta” devono essere inseriti nella Busta Tecnica mentre quelli previsti dall’art.5 “Allegati alla proposta” devono essere inseriti nella Busta Amministrativa.
Punto 2): Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, si precisa che gli stessi devono essere posseduti dai soggetti individuati per le attività di progettazione, sia in caso di staff tecnico interno del candidato promotore esecutore che in caso di professionisti, società o altro prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui il promotore intenda avvalersi.
Pertanto si conferma che i soggetti che intendono partecipare all’affidamento della concessione con la propria organizzazione di impresa possono non essere in possesso dei requisiti di progettazione purchè si avvalgano di professionisti, società o altro prestatore di servizi di ingegneria e architettura in possesso di tali requisiti.
Quesito n.2
L’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 riporta “ la proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9(..). L’art. 4 dell’avviso pubblico alla lettera d) riporta “ il Piano Economico finanziario (PEF) il quale, poi, solo nel caso di approvazione finale della proposta, dovrà essere asseverato da un Istituto di Credito o società di servizi”. Pregasi confermare che in questa fase il PEF presentato non deve essere asseverato da uno dei soggetti preposti.
RISPOSTA al Quesito n.2
Al fine di incentivare il maggior numero di proposte da valutare e ridurre nel contempo gli oneri a carico degli operatori economici è stato stabilito che il Pef possa essere asseverato solo in caso di approvazione della proposta stessa, quindi si conferma quanto riportato nell’Avviso.
Quesito n.3
Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, si segnala che, nonostante l’avvenuta fissazione del termine ultimo per la presentazione delle proposte al 30 Novembre c.a., ad oggi 16/11/2021 non risulta pubblicata la documentazione tecnica, contenente i dati catastali ed urbanistici nonché le caratteristiche termiche dei fabbricati, necessaria per l’elaborazione dello studio di prefattibilità e della diagnostica energetica relativa ai Lotti tutti, da 1 a 7. Allo scopo di garantire il principio di par condicio e libera concorrenza di cui alla vigente normativa si invita al deposito e pubblicazione dell’occorrenda documentazione, e conseguentemente si chiede volersi prorogare di giorni 60 decorrenti dal deposito la presentazione delle proposte progettuali da parte degli operatori economici, anche al fine di consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa volta a promuovere P.P.P., in conformità al Decreto del Commissario Liquidatore n. 302 del 14-10-2021, Avv. Nicola Travaglini. In attesa di riscontro insistiamo nel positivo accoglimento della presente istanza di proroga.
RISPOSTA al Quesito n.3
Nelle more della concessione di una proroga del tempo limite per la consegna della documentazione richiesta come dal punto 4 “Contenuto minimo della proposta” dell’Avviso Pubblico, si precisa che l’onere della predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) per gli edifici o gli alloggi ricade sul concessionario una volta ottenuta l’approvazione del progetto proposto, come indicato nel suddetto Avviso, al punto 4, lettera f) “Bozza di Convenzione”, comma 6, in quanto l’Istituto non è in possesso degli stessi.
In tale eventualità sarà di conseguenza necessario reperire i dati catastali ed urbanistici dei fabbricati.
Quesito n.4
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede quanto di seguito: 1) all'art. 4 dell'avviso di gara ultimo punto lettera a) viene chiesto " fatturato dell'attività svolta con indicazione dei settori specifici nei quali tale fatturato è stato maturato, evidenziando in particolare i settori connessi all'oggetto della proposta" quale periodo temporale deve essere indicato?
RISPOSTA al Quesito n.4
Il periodo temporale di riferimento da considerare per la comunicazione del fatturato è quello relativo agli ultimi cinque anni cosi come indicato nell’art.5 “Allegati alla proposta”, terzo comma, lettera a).
Quesito n.5
Nel caso in cui il proponente esegua direttamente i lavori e sia in possesso di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, è necessario indicare i progettisti qualificati? Nel caso di riscontro positivo quali devono essere i requisiti posseduti dagli stessi?
RISPOSTA al Quesito n.1
Si, è in ogni caso necessario indicare i progettisti qualificati sia nel caso in cui facciano parte dello staff tecnico interno all’impresa, sia se esterni alla struttura dell’impresa stessa.
I requisiti posseduti dai progettisti devono rispettare le indicazioni esposte sulle Linee Guida n.1 (Rev. 2) dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019 (G.U. n.137 del 13 giugno 2019)
Quesito n.6
Si formulano qui di seguito le seguenti richieste di chiarimento:
1. all’art. 5 dell’avviso di manifestazione di interesse tra i documenti a pena di ammissibilità viene chiesta “ cauzione di cui all’articolo 93 del d.lgs 50/2016”. Si chiede se la garanzia deve essere già presentata in questa fase.
2. Nel caso il proponente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione dello staff interno ( cft art.79 comma 7 del regolamento)?
3. Con riferimento alla risposta relativa a quesito n.5 e pregasi specificare quanto di seguito:
- a) I progettisti possono essere indicati o devono essere associati al proponente?
- b) I progettisti ( esterni o interni) devono soddisfatti tutti i requisiti previsti - delle Linee Guida n. 1 dell’Anac (lett.a, lett.b e lett.c)?
- c) con riferimento al requisito “ a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).” trattandosi di appalto in concessione senza base d’asta, il valore da prendere in considerazione è il valore totale riferito al costo della progettazione riportato nel PEF?
Qual è il coefficiente da applicare ( la norma prevede “per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara”)?
Si può in alternativa presentare “copertura assicurativa contro i rischi professionali” se si qual è l’importo?
- d) Con riferimento al requisito: “avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”; pregasi specificare classi e categorie dei lavori e valore da dimostrare.
- e) Con riferimento al requisito “avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;” pregasi specificare classi e categorie dei lavori e valore da dimostrare.
RISPOSTA al Quesito n.6
Punto 1
Si, come riportato nel primo periodo dell’art.5 dell’avviso, la cauzione di cui all’art.93, D.Lgs n.50/2016 fa parte integrante della proposta e quindi va presentata in questa fase.
Punto 2
Si, nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione, il concorrente deve dimostrare documentalmente di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti per i servizi di progettazione. Tali requisiti sono appunto indicati nell’art.79 comma 7 del DPR n.207/2010.
(si veda parere ANAC n.108 del 9/6/2011)
Punto 3a
Indifferentemente i progettisti possono essere indicati o associati al proponente.
La ratio è semplicemente avere i nominativi dei progettisti che si occuperanno della stesura del progetto.
Punto 3b
Si riporta per chiarimenti a quanto previsto nell’art.95 del DPR n. 207/2010 così come scritto all’art.5 nel terzo periodo dell’Avviso.
Punto 3c
In questa fase, in mancanza di un importo a base di gara, il valore a cui fare riferimento resta unicamente quello indicato dal proponente nel PEF.
Inoltre, similarmente ai requisiti richiesti al proponente, si ritiene che l’importo del fatturato globale debba essere non inferiore al 10% dell’importo a base di gara.
In alternativa, similarmente ai requisiti richiesti al proponente, si può presentare “copertura assicurativa contro i rischi professionali” per un importo percentuale pari al 2% del costo di costruzione indicato dal proponente nel PEF.
Punto 3d
Le classi e categorie dei lavori da indicare, scelte sulla base del D.M. n.143/2013 e pari ad 1 volta l’importo stimato degli stessi, devono essere coerenti con i lavori offerti dal proponente.
Punto 3e
Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni svolte al punto 3d di questo chiarimento.
Quesito n.7
RISPOSTA al Quesito n.7
PUNTO 1
All’art.4 lett. b) “Progetto di fattibilità” dell’Avviso la relazione tecnica richiesta è composta da capitoli, ognuno dedicato ad un singolo edificio, nei quali si descrivono gli interventi di riqualificazione previsti per ogni edificio.
In questa fase, essendo un progetto di fattibilità, (è) (dovrebbe essere) sufficiente individuare la concreta possibilità di poter realizzare gli interventi di riqualificazione proposti ricadendo sul proponente selezionato, come già indicato nella risposta al precedente quesito n.3, l’onere di predisporre la documentazione necessaria durante la fase successiva.
PUNTO 2
I contenuti della relazione gestionale devono mirare ad informare e garantire l’Amministrazione della struttura organizzativa posta dal singolo proponente a disposizione per la realizzazione dei lavori dell’intero lotto.
PUNTO 3
Come già indicato nella risposta al quesito n.6 al punto 3b, si veda quanto previsto nell’art.95 del DPR n.207/2010.
PUNTO 4
Gli elementi di valutazione della prevista relazione contenente l’Analisi di Convenienza Comparata sono prerogativa della Commissione giudicatrice che verrà incaricata di selezionare le proposte giunte a questa Amministrazione.
Quesito n.9
Nel disciplinare è richiesto al proponente di aver svolto lavori pari al 10% dell’importo lavori previsto. Nella risposta 3C al quesito 6 è richiesto ai progettisti un fatturato in servizi di ingegneria e architettura pari al 10% di quello previsto nel lotto per le spese tecniche. Pertanto si chiede alla stazione appaltante se, per analogia, i requisiti professionali (lavori progettati negli ultimi 10 anni; due servizi di punta pari allo 0,80) dei progettisti debbano essere riferiti al 10% dei lavori previsti. Cordialmente
RISPOSTA al Quesito n.9
Per quanto riguarda i requisiti dei progettisti, l’importo di riferimento non può che essere lo stesso richiesto al proponente con il quale i progettisti sono in RTP o dal quale sono stati indicati, quindi il 10% dell’importo presunto dei lavori.
Pertanto, si richiede lo svolgimento, nei precedenti 10 anni, di servizi di ingegneria e architettura, in ognuna delle categorie individuate, per un importo lavori pari al 10% di quello presunto totale individuato nell’offerta tecnica.
Devono, inoltre, aver svolto 2 servizi (cosiddetti di punta), per ognuna delle categorie , il cui importo sia pari almeno all’80% dell’importo di cui prima.
Quesito n.8
In riferimento all’art. 5 dell’Avviso pubblico, nella parte in cui dispone “In relazione ai requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 del D.Lgs n. 50/2016, si specifica che occorrerà dichiarare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo art. 183 …ovvero il possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione”, Visto il combinato disposto degli articoli 95 e 79, comma7, del dPR n. 207/2010 e dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e Letto l’orientamento giurisprudenziale consolidato, avvallato anche dall’ANAC, secondo cui “Invero, solo qualora l’impresa concorrente (singola o associata) fosse stata sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, rilasciata dalla SOA, per la classifica corrispondente ai lavori da appaltare, la stessa avrebbe potuto partecipare alla gara individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), j), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. ed, in tal caso, il professionista associato o individuato avrebbe dovuto essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica richiesti dal bando di gara…nella specie risulta che l’ATI … essendo in possesso (come dichiarato) della attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione … non dovesse, in base alle esposte premesse, fornire alcuna documentazione probatoria dei requisiti d’ordine speciale (economico-finanziario e tecnico-organizzativi) della propria struttura tecnica, in quanto tale dimostrazione era garantita ed assorbita – per manifesta indicazione della S.A. – dal possesso della suddetta attestazione (cfr. al riguardo Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2382; Parere ANAC n. 137/2012), si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione alla gara, l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione costituisce condizione necessaria e sufficiente per documentare il possesso dei requisiti (anche) relativi alle attività di progettazione, viceversa imponendosi l’obbligo di attestare e documentare il possesso di ulteriori requisiti (indicazione dei progettisti/professionisti e relative qualificazioni per attività di ingegneria) nella sola ipotesi in cui il concorrente sia sprovvisto di idonea attestazione SOA per prestazione di progettazione.
RISPOSTA al Quesito n.8
Si veda a tal proposito la risposta data al quesito n.6 al punto 2 che si riporta integralmente in questa sede:
“ Punto 2 - Si, nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione, il concorrente deve dimostrare documentalmente di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti per i servizi di progettazione. Tali requisiti sono appunto indicati nell’art.79 comma 7 del DPR n.207/2010.
(si veda parere ANAC n.108 del 9/6/2011) “.
Pertanto si ritiene che il possesso della SOA non costituisca condizione necessaria e sufficiente.